Polizze per rischi catastrofali obbligatorie per le imprese

Polizze per rischi catastrofali obbligatorie per le imprese

La legge 30 dicembre 2023 n. 213, all’articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l’obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per “i danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

L’obbligo in parola riguarda sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle aventi sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile. A mente dell’articolo 2195 del Codice civile, sono obbligati all’iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto via terra, acqua o aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

L’articolo 2200 Codice civile dispone, altresì, che “sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale”. L’obbligo di assicurazione si estende senza dubbio anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro Ordinamento con l’articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ne ha consentito la costituzione secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Sono, invece, esclusi dall’obbligo assicurativo in commento gli imprenditori agricoli, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023 n. 213. 

L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Si tratta, quindi, di:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinari;

3) attrezzature industriali e commerciali.

Con riguardo all’estensione della copertura assicurativa, il comma 101 sopra richiamato specifica che rientrano tra gli eventi catastrofali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.  Il comma 104 consente, altresì, che la polizza assicurativa preveda un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il comma 102 regola, infine, le conseguenze per l’ipotesi di inadempimento all’obbligo assicurativo disponendo che della violazione se ne tenga conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Dunque, al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi. L’obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al prossimo 31 marzo 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Inoltre, il 30 gennaio 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dal comma 105 dalla legge n. 213/2023. Il decreto descrive puntualmente le immobilizzazioni che devono essere coperte dalla polizza assicurativa ricomprendendovi:

a) terreni;

b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;

c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il decreto specifica altresì che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo.

Pertanto, lo Stato italiano trasferisce alle compagnie assicurative l’onere di risarcire le imprese per i danni subiti dai sempre più ricorrenti eventi calamitosi, seppure entro confini definiti dalla legge e sotto la supervisione dell’IVASS e della CONSAP. Tuttavia, se da un lato è ragionevole ritenere che la presenza delle franchigie e dei massimali di indennizzo renderà sostenibile il rischio per le compagnie assicurative, al momento è presto per capire quanto impatteranno questi nuovi oneri sui bilanci delle imprese italiane. 

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